Informazioni per omesso/ritardato pagamento

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione

Descrizione

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.

Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base al precedente articolo, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica, anche a mezzo posta con raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 dell’art. 1 della L. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

Per la specifica disciplina si rinvia a quanto previsto dagli artt. 31 e 32 del vigente regolamento TARI.

È possibile sanare tale omissione/ritardo, purché la violazione non sia contestata e/o non siano iniziate attività amministrative di accertamento comunicate formalmente dal Comune, mediante l’istituto del Ravvedimento Operoso in quanto ammesso e disciplinato dall’ art. 13 del D.Lgs. 472/1997, procedendo in uno dei seguenti modi:

-          in maniera autonoma, se possessori di SPID (intestatario TARI), accedendo al proprio cassetto fiscale (https://i324.anagrafetributaria.it/ );

-          in maniera autonoma, se non possessori di SPID, utilizzando un qualsiasi calcolatore on-line disponibile sul web  (es. https://www.amministrazionicomunali.it/ravvedimento/calcolo_ravvedimento.php) e compilando i vari campi richiesti con i codici, importi e scadenze indicati nell’avviso di pagamento;

-          recandosi presso studi professionali abilitati (es. commercialisti, CAF, ecc..).

 

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro; in caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Le sanzioni relative all’omessa/infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso (60gg), interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

Si applicano le disposizioni di cui dell’articolo 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006 e dell’articolo 1, comma 792 della Legge n. 160/2019.

In caso di ulteriore mancato pagamento l’Ente può procedere, in proprio o a mezzo di Concessionario incaricato, a riscossione coattiva nella forma dell’esecuzione forzata.

In caso di eventuale Ravvedimento Operoso per omesso/insufficiente/ritardato versamento si rimanda alla relativa pagina di riferimento (Link)

RATEIZZAZIONI
In caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, comprovata da correlata documentazione giustificativa, l’Ufficio può concedere rateizzazioni su Avvisi di Accertamento, previa istanza del contribuente (Link), nei limiti di quanto disposto dalle leggi e regolamenti, a condizione di non essere incorsi nella decadenza dal beneficio di precedente rateazione. Non è consentita la rateazione di avvisi ordinari di pagamento precedenti al 2023. A partire dagli avvisi bonari del 2023, a determinate condizioni correlati alla propria situazione economica equivalente (si veda la pagina relativa), il contribuente può chiedere una maggiore rateazione rispetto alle tre rate ordinarie.

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Pagina aggiornata il 08/05/2025